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DPCM 24 ottobre 2020
⚠️ A decorrere dal 26 ottobre 2020 fino al prossimo 24 novembre ⚠️
✅ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
➡️ La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti.
➡️ Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
➡️ Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque incoerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente.
✅ Regolamentata la fruizione del servizio sanitario, con il divieto degli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei pronto soccorso. Divieto simile per parenti e visitatori delle rsa e delle strutture riabilitative.
✅ E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
➡️ Gli spostamenti tra Regioni restano liberi
✅ Restano aperte le scuole, in presenza, dall’Infanzia alla Secondaria Inferiore, quindi l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione, materna, elementari e medie.
Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.
➡️ La presenza andrebbe organizzata modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
✅ Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’ art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
✅ Chiudono anche i parchi tematici, restano aperti invece i parchi e le aree giochi per i bambini ma resta obbligatorio il distanziamento.
✅ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
✅ E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
✅ Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
✅ Riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
➡️ È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
✅ Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
✅ Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
✅ Sospesi i concorsi pubblici e privati. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Salve, inoltre, «le procedure in corso».
✅ Niente convegni e congressi. Si potranno tenere solo con modalità a distanza.
✅ Manifestazioni solo “statiche” e nel rispetto delle distanze e delle altre misure di contenimento.
✅ L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
✅ Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100mila l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
➡️ Confermate tutte le altre misure già in vigore, dalle mascherine al fermo delle fiere locali, dalla sospensione delle gare (fatta eccezione per quelle regionali, nazionali e internazionali) all’obbligo di restare a casa con 37,5 di febbre.
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