Occorre DURC regolare, PEC attiva e FIRMA DIGITALE del legale rappresentante
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LA SINTESI DEL BANDO
Destinatari
Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 presso una unità operativa ubicata in Liguria, aventi le seguenti caratteristiche:
a) persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo (https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome) oppure sul portale nazionale ANPAL (https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/);
ovvero
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019 e che hanno rilasciato la DID;
b) persone in stato di non occupazione ossia coloro che siano prive di occupazione e non abbiano provveduto al rilascio della DID;
ovvero
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8.145 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 4.800 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019 e che non hanno rilasciato la DID
Beneficiari
CATEGORIA A) Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO sottoriportati) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa, le cooperative o loro consorzi che assumono, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali ammissibili
CATEGORIA B) Sono beneficiare dei Bonus Assunzionali le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO sottoriportati) che abbiano provveduto ad assumere nel periodo compreso tra il 01/12/2019 e il 23/04/2020 e che, a causa della chiusura anticipata del precedente Avviso, non abbiano avuto il tempo necessario per presentare la domanda sul vecchio bando e siano state, pertanto, penalizzate.
Codice Ateco Aziende beneficiarie Bonus assunzionali
55.10.00 Alberghi
55.20.00 Alloggi
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.10 Gestione di vagoni letto
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.21.00 Catering per eventi e banqueting
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 Attività dei tour operator
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
Invio domande
Le domande di ammissione all’agevolazione, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante dell’impresa (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa, con le seguenti scadenze:
Per le imprese beneficiarie di cui alla CATEGORIA A) le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il giorno 22/06/2021 e il giorno 31/12/2021.
Per le imprese beneficiarie di cui alla CATEGORIA B) Le domande devono essere presentate nel periodo compreso tra il giorno 22/06/2021 e il giorno 23/07/2021.
Tipologia contrattuale ammissibile
Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali sono le seguenti:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore
settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto ;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 15 marzo 2021 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore ai 4
mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
Importo base del bonus (ridotto in % per assunzioni a tempo parziale)
- Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 4 mesi – € 3.000
- Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi fino a 12 mesi inclusi – € 4.500
- Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato – € 6.000
più eventuale MAGGIORAZIONE, in caso di proroga o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo sullo stesso bando.
Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente di durata inferiore alla durata minima pari a quattro mesi sia prorogato, l’incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore a quattro mesi.
Esclusi
a) contratti di apprendistato;
b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile.
NOTA IMPORTANTE
I Bonus Assunzionali sono cumulabili con gli ammortizzatori sociali o altre forme di integrazione salariale con causale “Covid-19” introdotti a livello nazionale a seguito dell’emergenza pandemica la quale rappresenta un evento assimilabile a quelli oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Per beneficiare dei Bonus sarà necessario che la prestazione lavorativa senza sospensione e/o riduzione di orario sia stata resa per almeno 4 mesi anche non continuativi.
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